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Avviare un'esecuzione: svolgimento

Precetto esecutivo, opposizione e prosecuzione secondo la LEF, a grandi linee.

Allgemeine Information zur Schweizer Rechtslage, keine Rechtsberatung. Vor einer Betreibung lohnt sich der Blick auf den Vertrag und, wenn es darauf ankommt, auf eine Fachperson.

Dove inizia l'esecuzione

La domanda va all'ufficio di esecuzione del foro, di regola al domicilio del debitore (art. 46 LEF). I debitori iscritti nel registro di commercio sono spesso soggetti all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 LEF); gli altri, di regola, al pignoramento. Ci sono eccezioni. È l'ufficio, non il creditore, a notificare il precetto esecutivo (art. 69 LEF).

Dieci giorni, poi l'opposizione

Dopo la notifica restano dieci giorni per pagare o fare opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF). L'opposizione ferma l'esecuzione. Va rimossa: rigetto definitivo con una sentenza esecutiva o un atto pubblico esecutivo (art. 80 LEF), rigetto provvisorio con un riconoscimento scritto del debito (art. 82 LEF), altrimenti con un'azione.

Prosecuzione

Se non c'è opposizione o è stata rimossa, la domanda di prosecuzione si può presentare al più presto 20 giorni dopo la notifica del precetto (art. 88 LEF). Seguono pignoramento o fallimento, secondo il debitore.

Le tasse seguono l'ordinanza sulle tasse della LEF. Il creditore le anticipa; sono messe a carico dell'esecuzione. Un'esecuzione interrompe la prescrizione (art. 135 n. 2 CO). Se convenga dipende dalla solvibilità e dalle prove. È una domanda per uno specialista, non per un software.